LEGGE 8 dicembre 1867, n. 4096
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, n. 3286, col quale nella Provincia di Palermo furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il corso delle prescrizioni e dei termini perentorii che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre, è convertito in Legge. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Firenze addì 8 dicembre 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. L. G. Cambray Digny.
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