LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4135
Art. 1
La cessazione delle franchigie doganali della città di Ancona, e l'abolizione delle fiere franche, è prorogata al 1° gennaio
1869.La conversione del portofranco di Genova in magazzino generale avrà luogo nel termine stabilito dalla Legge che determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno, e le norme speciali per operare detta conversione. È approvata la permuta di proprietà tra il Regio Governo ed il Municipio di Genova, portata dalla Convenzione stipulata il giorno 22 novembre 1867 tra il Regio Governo e lo stesso Municipio, nonchè il diritto di prelazione stabilito nell'articolo 13 di detta Convenzione.
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