LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4136

Type Legge
Publication 1867-12-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo, esclusivamente comunali, si mantengano anche a tutto l'anno 1869 oltre il limite del maximum fissato dall'articolo 13 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, nei Comuni ove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. I Comuni che si trovano in tale circostanza, dovranno, a datare dal 1° gennaio 1869, avere ridotte le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il maximum di oltre la metà dell'eccedenza attuale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.