LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4140
Art. 1
I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, sono prorogati a tutto dicembre
1868.Fino a detto tempo è nuovamente prorogato il termine fissato dagli articoli 37 e 41 del medesimo Decreto.
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