LEGGE 4 gennaio 1968, n. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla tabella A allegata alla legge 12 maggio 1964, n. 303, sono sostituite da quelle di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.