LEGGE 4 gennaio 1968, n. 5
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Abruzzo, sino al limite di lire 3 miliardi, con le norme della legge 9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, case da destinare alle famiglie attualmente alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonchè le opere sociali ed accessorie.
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