LEGGE 10 gennaio 1968, n. 8
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo: "La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
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