LEGGE 19 gennaio 1968, n. 58

Type Legge
Publication 1968-01-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - GUI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo - art. 1

Accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia. (Varsavia, 25 marzo 1965). Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, desiderosi di rafforzare maggiormente e di sviluppare le amichevoli relazioni fra i due Paesi nel campo culturale, artistico, scientifico e sportivo, sulla base della reciprocita' e della non ingerenza nelle questioni interne, hanno deciso di concludere un Accordo culturale ed hanno a tal fine convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestarsi vicendevolmente ogni assistenza allo scopo di incoraggiare la collaborazione scientifica e culturale tra loro e, a tal fine si impegnano in particolare: a) ad incoraggiare lo scambio, tra le universita', gli istituti e le scuole dei due Paesi, di professori, uomini di scienza, ricercatori, liberi professionisti e studenti e accordare loro tutte le possibili facilitazioni nel compimento della loro missione; b) ad assicurare in alcune universita' ed istituti superiori del proprio Paese l'insegnamento della lingua, della cultura e della civilta' dell'altra Parte contraente per mezzo di cattedre e rettorati e, quando possibile, per mezzo dello scambio di lettori.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Il Governo della Repubblica italiana continuera' ad autorizzare il mantenimento a Roma da parte dell'Accademia polacca delle scienze di un centro scientifico e biblioteca che svolgera' attivita' di carattere scientifico e culturale. Il Governo della Repubblica popolare di Polonia autorizza l'istituzione a Varsavia da parte del Governo italiano di una sala di lettura e biblioteca che svolgera' attivita' di carattere scientifico e culturale. Le Alte Parti contraenti si impegnano ad agevolare in ogni misura possibile il funzionamento delle due predette istituzioni.

Accordo - art. 3

Articolo 3. Al fine di facilitare la collaborazione fra le universita', istituti di istruzione superiore, accademie ed istituzioni scientifiche e artistiche dei due Paesi le Alte Parti contraenti incoraggeranno: a) lo scambio di libri e pubblicazioni di carattere scientifico, culturale e istruttivo; b) la pubblicazione e la traduzione di opere scientifiche, letterarie ed artistiche dell'altro Paese; c) l'organizzazione di mostre riguardanti la cultura, l'arte e la scienza dell'altro Paese.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Ciascuna delle Alte Parti contraenti facilitera' agli studiosi dell'altra Parte - nel quadro delle leggi in vigore - le ricerche scientifiche negli istituti, archivi, biblioteche e musei del suo Paese. Verra' inoltre facilitata la partecipazione di studiosi e di esponenti della cultura, dell'insegnamento e dello sport dell'altra parte ai congressi e alle conferenze di carattere nazionale ed internazionale, che si svolgeranno sui rispettivi territori.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituira' borse di studio, sia di lunga che di breve durata, che diano la possibilita' a cittadini dell'altro Paese di seguire corsi di studio e di perfezionamento a livello universitario o di intraprendere studi e lavori scientifici.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Le Alte Parti contraenti esamineranno la possibilita' di un reciproco riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione superiore dell'altra parte.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti contraenti cercheranno di facilitare la importazione e la vendita di dischi e di libri pubblicati nell'altro Paese. Esse incoraggeranno lo scambio e lo acquisto di film prodotti nell'altro Paese, nonche' l'organizzazione di mostre cinematografiche.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti contraenti incoraggeranno e faciliteranno la collaborazione nel campo della radio e della televisione, del giornalismo, dello sport e del turismo, sulla base di intese fra le competenti istituzioni di entrambi i Paesi e nell'ambito delle possibilita' e dei poteri ad esse riconosciuti.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti contraenti incoraggeranno gli scambi di artisti nonche' di manifestazioni artistiche organizzate su basi commerciali da enti, agenzie o impresari dei due Paesi. Quando possibile, tali scambi di artisti e di manifestazioni verranno anche promossi direttamente dalle due Parti.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Per facilitare il conseguimento dei loro fini culturali e scientifici, i due Governi concederanno, su base di reciprocita', alle istituzioni indicate all'art. 2, l'esenzione da ogni imposta statale, regionale e comunale di carattere normale o di carattere straordinario sui locali destinati a sede delle istituzioni stesse con la sola eccezione delle tasse percepite in remunerazione di servizi.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Per l'esecuzione del presente accordo verra' istituita una commissione mista, che si riunira' alternativamente a Roma ed a Varsavia. La commissione mista elaborera' programmi annuali o pluriennali di collaborazione culturale e ne coordinera' l'attuazione. Le riunioni della commissione saranno presiedute dal rappresentante del Paese sul cui territorio si svolge la riunione. Le questioni finanziarie derivanti dalla realizzazione del presente accordo e dei programmi annuali o pluriennali di collaborazione verranno regolate dalla commissione mista.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avverra' a Roma.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Il presente accordo viene concluso per un periodo di cinque anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore. Esso sara' prorogato automaticamente di cinque in cinque anni a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci sei mesi prima dello scadere del periodo di validita'. Fatto a Varsavia il giorno 25 marzo 1965 in due originali, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, ambedue facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia Marian NASZKOWSKI Per il Governo della Repubblica italiana Mario ZAGARI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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