DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1968, n. 80
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 22 gennaio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 96. - GRECO
Convenzione professore facolta' medicina e chirurgia di Padova-art. 1
Repertorio n. 1240 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova per l'insegnamento della clinica odontoiatrica. L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) e questo giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, nella sede del rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII febbraio n. 9), innanzi a me dottor Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettorale - 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori: Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria; Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione universitaria; entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi; da una parte: il prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898 domiciliato a Padova, rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'universita' stessa ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; dall'altra parte: il sig. Martin Gino, nato a Pasiano (Udine) il 30 maggio 1922, socio accomandatario e legale rappresentante della "E.R.C.A." - Emporio ricambi cuscinetti autoaccessori, di Martin Gino e C. societa' in accomandita semplice, di Pordenone (Udine), debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dalla deliberazione assembleare del 17 gennaio 1968 che in estratto autentico si allega: premesso che l'insegnamento di clinica odontoiatrica, previsto dalla tab. XVIII delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario tra quelli fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, viene impartito presso l'Universita' di Padova mediante incarico; che l'importanza di tale disciplina specialistica e' andata progressivamente crescendo e che esistono gia' presso altre facolta' medico-chirurgiche cattedre di ruolo di clinica odontoiatrica sia a carico dello Stato che convenzionate; che presso il policlinico universitario ha sede un moderno istituto clinico provvisto di idonei locali, servizi operatori, ambulatori, ecc. per l'insegnamento della clinica odontoiatrica; che la S.a.s. "E.R.C.A.", al fine di consentire che l'insegnamento di clinica odontoiatrica sia impartito da un professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta; che la facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dell'Universita' di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa; tutto cio' premesso tra la S.a.s. "E.R.C.A.", rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La S.a.s. "E.R.C.A." di Martin Gino e C., affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova venga attuato l'insegnamento di clinica odontoiatrica, si impegna a versare annualmente all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lett. a) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore facolta' medicina e chirurgia di Padova-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore facolta' medicina e chirurgia di Padova-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga coperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.a.s. "E.R.C.A." si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari la S.a.s. "E.R.C.A." si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore facolta' medicina e chirurgia di Padova-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di clinica odontoiatrica. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Convenzione professore facolta' medicina e chirurgia di Padova-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di clinica odontoiatrica e si riterra' tacitamente rinnovata di vent'anni in vent'anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore facolta' medicina e chirurgia di Padova-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualunque momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tassa e di bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe ventiquattro della sesta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato, mediante lettura datane - presenti i testi - ai comparenti, che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita di Padova: Guido FERRO Gino MARTIN - S.a.s. "E.R.C.A." Sergio BRUZZO, teste Giovanni ORGANO, teste Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova il 23 gennaio 1968 al n. 54/1. Atti privati. Esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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