LEGGE 9 febbraio 1968, n. 90
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È riconosciuto il carattere di allevamento ittico alla attività svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20 marzo 1940, n. 364. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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