LEGGE 5 febbraio 1968, n. 94
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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