LEGGE 17 febbraio 1968, n. 107
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Promozione a segretario capo di 2ª classe Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di la classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto". Gli articoli 18 e 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.
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