DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1968, n. 141

Type DPR
Publication 1968-01-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 16 gennaio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Semeiotica chirurgica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 118. - GRECO

Convenzione professore presso facolta' di medicina e chirurgia-art. 1

Repertorio n. 1239 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova per l'insegnamento della, semeiotica chirurgica. L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) e questo giorno sedici del mese di gennaio, nella sede del rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' di Padova e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 n. 674; alla presenza dei signori: Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria; Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione universitaria; entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi: da una parte prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, rettore dell'Universita' di Padova, domiciliato a Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'universita' stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; dall'altra parte il sig. rag. Mario Riccoboni, nato a Padova il 16 ottobre 1902, nella sua qualita' di vice presidente e legale rappresentante della Soc. p. Az. SIEV - Societa' industria elettrodi veneta, con sede in Cittadella (Padova), debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dall'assemblea degli azionisti; con deliberazione in data 12 gennaio 1968; che in estratto autentico si allega; Premesso che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova e' impartito da quattro anni per incarico l'insegnamento complementare di semeiotica chirurgica; che a tale disciplina specialistica viene riconosciuta una sua importanza sia in campo scientifico che pratico, onde ne deriva l'utilita' di un regolare insegnamento; che esistono presso altre universita' italiane cattedre di ruolo riservate alla semeiotica chirurgica; che l'istituto di semeiotica chirurgica potra' usufruire degli attuali locali dell'istituto di anatomia chirurgica; che la SIEV S.p.A., al fine di consentire che l'insegnamento della semeiotica chirurgica sia impartito da un professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta, a partire dall'anno accademico 1967-68; che la facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa: Tutto cio' premesso tra la SIEV - Societa' industria elettrodi veneta S.p.A., di Cittadella (Padova), rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La SIEV S.p.A., affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova venga attuato l'insegnamento di semeiotica chirurgica, si impegna di versare annualmente alla universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione professore presso facolta' di medicina e chirurgia-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione professore presso facolta' di medicina e chirurgia-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramento economico di carriera disposto dallo Stato - la SIEV S.p.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la SIEV si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione professore presso facolta' di medicina e chirurgia-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di semeiotica chirurgica. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione professore presso facolta' di medicina e chirurgia-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di semeiotica chirurgica e si riterra' tacitamente rinnovata di vent'anni in vent'anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore presso facolta' di medicina e chirurgia-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tassa e bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe venti della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane - presenti i testi - ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono, unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita di Padova prof. ing. Guido FERRO rag. Mario RICCOBONI dott. Sergio BRUZZO, teste dott. Giovanni ORGANO, teste dott. Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogan te Registrato a Padova, addi' 17 gennaio 1968 al n. 43 atti privati. Esatte lire: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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