LEGGE 8 marzo 1968, n. 177
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.
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