LEGGE 1 marzo 1968, n. 187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'applicazione alla ferrovia Circumvesuviana, in attuazione del piano di lavori e di sostituzione del materiale rotabile redatto dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge medesima, sono autorizzati: a) un contributo di lire 16.432 milioni sulla spesa di esecuzione dei lavori e delle provviste, prevista in lire 21.910 milioni; b) una sovvenzione complessiva annua di lire 2.161 milioni per il periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e delle provviste e la data della loro ultimazione; c) una sovvenzione complessiva annua di lire 1.751.600.000 per il periodo successivo sino alla data di scadenza della concessione della ferrovia, prorogata sino a 25 anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle provviste.
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