LEGGE 14 marzo 1968, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1 ottobre 1948 e già titolari di pensioni del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646, o della Cassa di previdenza degli enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
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