LEGGE 14 marzo 1968, n. 223
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni si applicano anche a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 nel territorio dei seguenti comuni del basso Molise e dell'alto Volturno: Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Rotella, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi, Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.
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