LEGGE 18 marzo 1968, n. 250
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate: 1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro; 2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.
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