LEGGE 18 marzo 1968, n. 294

Type Legge
Publication 1968-03-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Per la durata di un triennio, a partire dal 10 gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, è ridotta del 30 per cento. La somma complessivamente riscossa in meno dallo Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463. Le modalità di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli istituti interessati. Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1968 SARAGAT MORO BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 16 febbraio 1980, n. 34, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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