LEGGE 13 febbraio 1968, n. 301
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE LIBANAISE POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES REVENUS DERIVANT DE L'EXERCICE DE LA NAVIGATION MARITIME ET AIRIENNE. Parte di provvedimento in formato grafico
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