LEGGE 13 febbraio 1968, n. 308

Type Legge
Publication 1968-02-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo scambio di note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformita' all'articolo 42 dello stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Trattato - art. 1

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Panama Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica del Panama, animati dal comune desiderio di rendere sempre piu' operante l'amicizia tra i loro Stati e di promuovere i reciproci rapporti economici dando loro la forma piu' libera, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione piu' favorita. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Raffaele CLEMENTI di S. MICHELE, Ambasciatore d'Italia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA S. E. Fernando ELETA, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli: Art. 1. 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanita' pubblica, vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresi' lasciare in ogni momento il territorio dell'altra Parte, ove non ostino motivi di carattere penale o fiscale. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornano legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora cio' sia necessario per motivi di ordine pubblico. Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni la espulsione e' lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se vi fossero altri motivi particolarmente gravi. 3. Il provvedimento di denegato ingresso e soggiorno nel territorio di una delle Parti contraenti e' soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Paese. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti le Autorita' competenti. 4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno ed uscita, nonche' per la distribuzione del materiale di informazione turistica.

Trattato - art. 2

Art. 2. 1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonche' di esercizio anche pubblico del culto, in conformita' alle norme della Costituzione di tale Parte. Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma associativa - a qualsiasi attivita' economica, religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sociale, sportiva o di tutela professionale, e sono autorizzati, come anche le dette Societa', a concludere ai fini delle attivita' di cui sopra nonche' in materia funeraria, negozi giuridici con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia residenza, dimora o sede nel territorio dell'altra Parte contraente. In particolare, e' riconosciuto il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne. Nessuna disposizione del presente paragrafo puo' essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attivita' politica nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni. Con l'osservanza delle norme di legge, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato o diffuso all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il cinematografo ed altri mezzi possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle notizie per lo scambio di queste all'interno e fuori di tale territorio. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico come pure di quelle concernenti la sanita' pubblica.

Trattato - art. 3

Art. 3. 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve contenere disposizioni che li mettano in una situazione meno favorevole riguardo, alla tutela della loro persona di quella esistente in casi simili per i nazionali dell'altra Parte contraente. In applicazione di questo principio le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme che contengano limitazioni, gravami e oneri particolari per i cittadini dell'altra Parte. In nessun caso il loro trattamento puo' essere meno favorevole di quello corrispondente ai principi del diritto internazionale vigente in materia. 2. In caso di provvedimenti delle Autorita' di una delle Parti contraenti che limitino la liberta' personale di un cittadino dell'altra Parte, quest'ultimo godra' di tutte le garanzie previste a favore del cittadino dello Stato cui appartengono le dette Autorita'. Ogni attivita' processuale deve svolgersi con l'intervento di un interprete, qualora cio' risulti necessario. Comunque un interprete dovra' sempre intervenire se l'imputato lo richieda, e cio' anche per gli interrogatori davanti l'Autorita' di Polizia. 3. Appena un cittadino di una delle Parti contraenti e' stato arrestato da Autorita' dell'altra Parte contraente, il prossimo Rappresentante consolare del Paese di cui l'arrestato e' cittadino deve essere informato senza indugio dell'arresto. Il Rappresentante consolare ha il diritto di visitare l'arrestato ogni qualvolta lo ritenga necessario, e di mantenersi in contatto con lui per via epistolare. Tali visite e tali rapporti epistolari debbono aver luogo nel rispetto dei regolamenti in vigore per lo stabilimento in cui il suddetto cittadino e' detenuto. Le due Parti contraenti sono pero' d'accordo che tali regolamenti debbono accordare al Rappresentante consolare possibilita' adeguate di accesso e di consultazione con l'arrestato.

Trattato - art. 4

Art. 4. 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi, in tempo di pace e in tempo di guerra, di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione delle catastrofi naturali. La esenzione si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di esercizio. 3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facolta' di ricorso che spettano ai nazionali, nonche' i diritti alle indennita' previste dalla legge. 4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tale fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali o simili vengano concesse ai nazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle societa'.

Trattato - art. 5

Art. 5. 1. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. 2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra Parte contraente concedono ai beni dei nazionali. Cio' vale anche per quanto riguarda atti della pubblica Autorita', perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati. 3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme ne' a prendere provvedimenti particolari nei confronti dei cittadini e delle Societa' dell'altra Parte che ne pregiudichino gli interessi e ne rendano peggiore il trattamento in relazione alle imprese che essi hanno costituito o alle quali essi partecipano sia mediante apporti di capitali, di talento professionale, artistico o tecnologico, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge. 4. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilita' o per interesse sociale e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza ritardi non necessari. Al piu' tardi al momento dello esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la determinazione e il versamento dell'indennizzo. La legalita' dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un processo legale ordinario. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente in occasione dello esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente cui partecipino direttamente o indirettamente. 5. Per quanto riguarda le questioni disciplinate ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita.

Trattato - art. 6

Art. 6. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela del loro diritti e interessi.

Trattato - art. 7

Art. 7. 1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato e' accordata liberta' di commercio e di navigazione fra i territori delle due Parti contraenti.

Trattato - art. 8

Art. 8. 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attivita' economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attivita', con eccezione dell'esercizio del commercio al dettaglio. Cio' vale analogamente per le societa'. 2. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare societa' nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro costituzione o di acquistare partecipazioni a societa' dell'altra Parte contraente, in conformita' alle leggi vigenti per i cittadini e le societa' dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attivita' nella direzione e nell'amministrazione di tali societa', in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione. 3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perche' sono di proprieta' e sotto il controllo di cittadini o societa' dell'altra Parte contraente. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attivita' al cui esercizio i cittadini stranieri o le societa' straniere non sono ammessi o sono ammessi solo con limitazioni. Comunque, i cittadini di una delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto concerne l'esercizio di dette attivita' e professioni, dello stesso trattamento accordato ai cittadini della nazione piu' favorita, per mezzo di Trattati internazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono: a) di sottoporre le societa', la cui forma giuridica differisce dalle forme di societa' ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilita' degli amministratori e la pubblicita' dei bilanci; b) di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilita' le societa' adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le societa' nazionali della stessa forma giuridica; se le societa' rispondono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' sociale, eventualmente necessaria per le societa' estere, deve essere rilasciata. 6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le societa' straniere non si applicheranno ad una attivita' gia' legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni. 7. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente nonche' le imprese di loro proprieta' o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita per tutte le materie considerate nel presente articolo.

Trattato - art. 9

Art. 9. 1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare un'attivita' come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte e' regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ivi compresi quelli che entrino nel territorio dell'altra Parte contraente con regolare visto di immigrazione per esercitare una attivita' come prestatori d'opera, saranno esenti dall'obbligo del versamento di qualsiasi deposito di rimpatrio. 3. Alle predette persone verra' concesso su loro richiesta, dal momento del loro ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, una carta di identita' personale ed il permesso di soggiorno con facolta' di stabilirsi a tempo indeterminato sul territorio dell'altra Parte. 4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verra' rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare una attivita' di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa: a) coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa; b) le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale; c) gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attivita' di una filiale dipendente. 5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino un'attivita' dipendente presso le societa' operanti nell'ambito previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, verra' rilasciato il permesso di esercitare tale attivita' e verra' riservato il medesimo trattamento previsto dai paragrafi 2, 3 e 7 del presente articolo. 6. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualita' di insegnanti, aiuti o assistenti presso Universita' o Istituti superiori sara' rilasciato il permesso di esercitarvi tale attivita'. 7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche al coniuge ed ai figli del cittadino giunti con lui o che lo raggiungano successivamente.

Trattato - art. 10

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