LEGGE 20 marzo 1968, n. 319

Type Legge
Publication 1968-03-20
Ultimo aggiornamento 1968-04-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma: "A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

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