LEGGE 18 marzo 1968, n. 336
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 19.951.000 verificatasi negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena.
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