LEGGE 28 marzo 1968, n. 358
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la riparazione dei danni alluvionali degli anni dal 1959 al 1964 agli impianti delle ferrovie in concessione: Provinciali modenesi; Domodossola-confine Svizzero; Ferrovie complementari della Sardegna e Strade ferrate sarde; Sangritana; Brescia-Iseo-Edolo, può accordarsi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un concorso dello Stato, nei limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. La medesima provvidenza può essere accordata, per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi dal 1965 all'ottobre 1966, in favore delle seguenti ferrovie in concessione: Trento-Malè; Centrale umbra; Spoleto-Norcia; Val Brembana; Roma-Viterbo; Udine-Cividale.
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