LEGGE 18 marzo 1968, n. 368
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a procedere al rinnovamento, all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi, al fine di porli in grado di soddisfare, nella maniera più razionale e conveniente, le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo economico e sociale delle regioni interessate.
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