LEGGE 18 marzo 1968, n. 368

Type Legge
Publication 1968-03-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a procedere al rinnovamento, all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi, al fine di porli in grado di soddisfare, nella maniera più razionale e conveniente, le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo economico e sociale delle regioni interessate.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.