LEGGE 20 marzo 1968, n. 369

Type Legge
Publication 1968-03-20
Ultimo aggiornamento 1968-04-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE

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