LEGGE 20 marzo 1968, n. 369
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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