LEGGE 28 marzo 1968, n. 383
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, un ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627 milioni nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.
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