LEGGE 18 marzo 1968, n. 390
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati: ISVEIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3 miliardi IRFIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 miliardi
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