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LEGGE 2 aprile 1968, n. 408

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore. Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianità al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito lo avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianità di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.