LEGGE 28 marzo 1968, n. 423
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse confessioni religiose, sono esenti dall'imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - TAVIANI - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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