DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. 427

Type DPR
Publication 1968-03-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594; Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967; Considerata l'opportunita', indicata nelle suddette direttive, di apportare alle convenzioni in atto le modificazioni idonee a conseguire, fra l'altro, la piu' rapida realizzazione della teleselezione nazionale; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, contenente modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 citata nelle premesse.

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1968

Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 123. - GRECO

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 1

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni - per il riassetto del servizio telefonico nazionale ed internazionale, e per la disciplina del servizio telegrafico nelle localita' a scarso traffico, del servizio di trasmissione dati, e di altre trasmissioni di tipo telegrafico. Viste le convenzioni 11 dicembre 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e le societa' S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. ora incorporate nelle SIP, dall'altra, nonche' la convenzione 27 dicembre 1957 tra il Ministero stesso e la societa' TE.TI., ora incorporata nella SIP convenzioni tutte rispettivamente approvate con decreti presidenziali del 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e del 28 dicembre 1957, n. 1408, in seguito indicate nel presente atto "Convenzioni". Viste le convenzioni aggiuntive 27 settembre 1960 e 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' T.I.M.O. approvate con decreti del presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1962, n. 196, e 22 marzo 1963, n. 1510, nonche' la convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte, e le societa' T.I.M.O. e TE.TI, dall'altra, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, n. 984, in seguito indicate nel presente atto "Convenzione aggiuntive". Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, in seguite indicata nel presente atto "Convenzione SIP". Premesso che: a) Il servizio telefonico ha assunto, nel quadro della programmazione economica nazionale, una funzione di essenziale rilievo quale infrastruttura fondamentale per l'ordinato sviluppo dell'economia del paese e strumento primario per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione stessa; b) occorre, pertanto, adeguare l'assetto strutturale del servizio stesso alle esigenze poste dalla programmazione, tenendo conto, tra l'altro, della necessita' di assicurare, con tempestivita', al paese un servizio di elevata qualita' e rendimento adeguato alle previsioni della programmazione; c) tale esigenza e' resa ancora piu' accentuata dal continuo sviluppo della tecnica e dalla necessita' di coordinare tra i vari esercenti i programmi di potenziamento e di sviluppo della telefonia italiana anche con quelli degli altri servizi di telecomunicazioni, ad essa strettamente correlati; d) le finalita' sopraindicate debbono essere conseguite mediante un opportuno ed adeguato aggiornamento dell'assetto dei servizi telefonici direttamente gestiti dallo Stato o affidati in concessione, attraverso il quale sia possibile ottenere un coordinamento effettivo dei piani di sviluppo predisposti dallo Stato e dalle societa' concessionarie; e) a tale scopo e' necessario perfezionare nel quadro delle linee e degli indirizzi stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale, anche in connessione con il piano regolatore telegrafico nazionale, i criteri e la normativa necessari per conseguire: l'estensione a tutto il territorio nazionale, entro scadenze ravvicinate, del servizio di teleselezione da utente, assecondandone lo sviluppo attraverso un razionale assetto tariffario; la sollecita estensione del servizio in teleselezione da operatrice o da utente nell'ambito internazionale e, anzitutto, in quello europeo; l'estensione dei servizi telefonici ausiliari e complementari, e la diffusione del telefono anche nei piccoli centri; il riassetto del servizio telegrafico nelle localita' a scarso traffico, utilizzando nella maggiore possibile misura le reti telefoniche e la organizzazione della societa' concessionaria SIP, allo scopo di permettere una conveniente estensione capillare del servizio stesso; l'estensione del servizio di trasmissione dati, di segnaletica e di ogni altro servizio di tipo telegrafico richiesto dal progresso tecnico e dalle esigenze sempre piu' vaste della vita associata; una piu' conveniente concentrazione ed integrazione dello utilizzo dei mezzi tecnici ed operativi di tutti gli esercenti i servizi di telecomunicazioni, per la migliore distribuzione degli investimenti e per aumentare la produttivita' degli impianti. Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in seguito indicato per brevita' semplicemente "Amministrazione", rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, dott. ing. Ernesto Lensi, e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede sociale in Torino, capitale versato L. 360.000.000.000, in seguito nel presente atto indicata per brevita' semplicemente "Societa'", rappresentata dal presidente prof. ing. Giovanni Someda in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 5 giugno 1967 si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. I primi 2 comma dell'art. 1 delle "Convenzioni" modificati dall'art. 2 della "Convenzione SIP", sono sostituiti dal seguente: Sono concessi in esclusiva alla Societa': a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico e i servizi ausiliari ed accessori; b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8; c) il servizio telefonico internazionale di frontiera con la modalita' e nei limiti di cui all'art. 8; d) il servizio delle commissioni telefoniche nei limiti delle competenze di traffico; e) il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e dei fonotel con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9; f) il servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati al telefono nell'ambito di ciascun distretto telefonico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 10; g) il servizio di trasmissione tra gli abbonati al telefono di messaggi di tipo telegrafico, a velocita' di trasmissione superiore a 200 baud, sulla rete telefonica pubblica a commutazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 2

Art. 2. L'art. 2 delle "Convenzioni" modificato dalle "Convenzioni aggiuntive" e dall'art. 3 della "Convenzione SIP", e' sostituito dal seguente: Art. 2. - Zone telefoniche. La concessione dei servizi indicati nel presente atto si estende a tutto il territorio nazionale che si assume suddivise in cinque zone, come indicato nell'allegato 1 alla presente convenzione. Eventuali modifiche all'estensione territoriale delle zone debbono essere concordate tra l'amministrazione e la societa' ed approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 3

Art. 3. L'art. 8 delle "Convenzioni", modificato dalle "Convenzioni aggiuntive" e dall'art. 6 della "Convenzione SIP", e' sostituite dal seguente: Art. 8. - Competenza del traffico. E' di esclusiva pertinenza dell'amministrazione il traffico telefonico interurbano che si svolge: a) fra i seguenti distretti sedi di centri di compartimento: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Catanzaro Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa Potenza, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona; b) fra i distretti di Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Foggia, L'Aquila, Livorno, Messina, Padova, Piacenza, Reggio di Calabria, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto C Udine; c) tra i distretti di cui al precedente punto b) e i distretti sede di centro di compartimento. Il rimanente traffico interurbano nell'ambito nazionale di esclusiva pertinenza della societa'. La societa' provvede altresi' in esclusiva, previo benestare dell'amministrazione, all'espletamento del traffico internazionale di frontiera, alla condizione che si tratti di traffico per il quale vengano applicate le speciali agevolazioni tariffarie previste in sede internazionale e concordate con le amministrazioni corrispondenti, e che detto traffico si svolga su circuiti diretti tra distretti di confine, o parte di essi, e corrispondenti localita' oltre frontiera, stabilite d'intesa tra l'amministrazione italiana e le amministrazioni estere interessate. Agli effetti del presente articolo la rete telefonica della Citta' del Vaticano e' considerata come appartenente alla rete urbana di Roma, come previsto dal decreto ministeriale 1 gennaio 1961, e il settore costituito dal territorio della Repubblica di San Marino ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, n. 1510](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-03-22;1510), e' considerato come appartenente al distretto di Rimini ed equiparato agli altri settori del distretto medesimo. L'amministrazione si riserva la facolta' di continuare, qualora e sino a quando ne riscontri la necessita', ad espletare, alle condizioni di cui all'art. 52, nei centri di compartimento e nei centri dei distretti di Livorno, Messina e Padova il servizio espletato al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per la prenotazione e la commutazione (partenza, transito-partenza, transito-arrivo) del traffico tramite operatrice, di pertinenza della Societa', scambiato con localita' di altra zona o, per la 5ª zona, con localita' di altro compartimento nonche' tra la Sardegna ed il Continente. Analogamente la societa' si riserva la facolta' di espletare, per conto dell'amministrazione ed alle sopraddette condizioni di cui all'art. 52, il servizio di prenotazione e di commutazione del traffico tramite operatrice di pertinenza dell'amministrazione, in partenza dai distretti di Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Foggia, L'Aquila, Livorno, Messina, Padova, Piacenza, Reggio di Calabria, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto e Udine. L'amministrazione e la societa' potranno di comune accordo, rinunciare alla facolta' prevista nei due precedenti comma; in tal caso sia l'amministrazione che la societa' adotteranno i provvedimenti necessari per garantire, nei rispettivi uffici, il pieno impiego del proprio personale.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 4

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