DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 445

Type DPR
Publication 1968-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 12 settembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1968

Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 129. - DI PRETORO

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 1

Repertorio n. 176 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Psichiatria" presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantasette, a questo di 12 del mese di settembre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta universita' alla stipulazione del presente atto, con delibera del 20 giugno 1967; avv. Francesco Cattanei, da Genova, nella sua qualita' di presidente dell'amministrazione provinciale di Genova, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal consiglio provinciale di Genova e dalla giunta provinciale di Genova, con delibere n. 16451 del 14 luglio 1967 e n. 24582 del 31 agosto 1967, approvate dalla giunta provinciale amministrativa rispettivamente nella seduta del 26 luglio 1967 col n. 2091 e del 7 settembre 1967 col n. 2447-bis; avv. Francesco Aghina, da Finale Ligure, nella sua qualita' di presidente della Cassa di risparmio di Genova, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibere del 22 maggio e 10 luglio 1967; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, Premesso: che presso l'Universita' degli studi di Genova, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' compreso, sin dal 1964, quello di "Psichiatria", che e' svolto annualmente presso la clinica delle malattie nervose e mentali della stessa universita'; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni rispettivamente del 16 gennaio, 16 maggio e 20 giugno 1967, hanno esaminato ed approvato la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Psichiatria"; che in conseguenza della grande importanza sociale che assume anche in Italia la "Psichiatria" - disciplina il cui potenziamento si rileva sempre piu' necessario per risolvere il problema della preparazione di personale medico specializzato - l'amministrazione provinciale e la Cassa di risparmio di Genova hanno deliberato di provvedere al finanziamento necessario per l'istituzione ed il mantenimento di un posto di ruolo riservato al suddetto insegnamento; tutto cio' premesso, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'amministrazione provinciale di Genova e la Cassa di risparmio di Genova, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova venga attuato l'insegnamento di "Psichiatria", si impegnano a versare all'universita' medesima, in ragione di meta' ciascuno, con il limite massimo per la Cassa di risparmio di annue L. 3.000.000, i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dello onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente articolo 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, i suddetti enti si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso che siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti stessi si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo. L'amministrazione provinciale di Genova si impegna a rimborsare l'eventuale eccedenza di spesa sulla quota di L. 3.000.000 fissata dalla Cassa di risparmio di Genova quale limite massimo del proprio contributo.

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Genova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato lo importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento della "Psichiatria". L'Universita' di Genova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "Psichiatria" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, anche da parte di uno solo degli enti firmatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. La Cassa di risparmio, dati i suoi fini istituzionali che non le permettono di assumere impegni se non di anno in anno, prende atto del contesto della deliberazione della provincia che si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a sostituirsi - occorrente - alla Cassa stessa nell'adempimento di quanto sopra.

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione professore Psichiatria presso facolta' medicina di Genova- art. 7

Art. 7. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' la approvazione e l'istituzione del posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di sei facciate ed otto righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualita' avv. Francesco CATTANEI, in detta qualita' avv. Francesco AGHINA, in detta qualita' dott. Mario ALBURNO, rogante Registrato a Genova il 13 settembre 1967. Atti pubblici Mod. 71 M.E. n. 6886. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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