LEGGE 18 febbraio 1968, n. 450
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 dell'accordo medesimo.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo-art. 1
Accordo culturale fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Ungherese Il Presidente della Repubblica italiana ed il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese, partendo dalla convinzione che il mantenimento e lo sviluppo dei contatti tradizionali ed amichevoli tra i due popoli nel campo culturale, artistico, scientifico, turistico e sportivo rappresenti un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti internazionali, hanno deciso di stipulare un nuovo Accordo Culturale e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana l'on. Mario ZAGARI - Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese il sig. Bela SZILAGYI, Vice Ministro degli Affari Esteri. i quali, dopo avere scambiato in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La Repubblica italiana manterra' a Budapest l'Istituto di Cultura per lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte. La Repubblica Popolare Ungherese manterra' a Roma l'Accademia d'Ungheria per lo sviluppo delle relazioni ungaro-italiane nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Le Parti contraenti si assicurano, su base di reciprocita': a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli Istituti Culturali previsti dall'Articolo 1 del presente Accordo; b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi; c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica e il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento degli Istituti Culturali in parola.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Le Parti contraenti promuoveranno contatti diretti tra gli Istituti ed Enti scientifico-culturali dei due Paesi, favorendo a tale scopo i viaggi di studio e scambi di delegazioni, di scienziati e tecnici.
Accordo-art. 4
Art. 4. Le Parti contraenti offriranno reciprocamente a studenti e giovani laureati borse di studio, sia annuali che di breve durata, perche' possano iniziare o proseguire studi e ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese. Le borse di studio saranno assegnate da appositi Comitati italo-ungheresi.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Le Parti contraenti, conservando i tradizionali legami esistenti tra gli ambienti universitari e scolastici dei due Paesi, allo scopo di perfezionare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura ungherese in Italia e italiana in Ungheria, promuoveranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nei propri Paesi attraverso cattedre nelle Universita' o in istituti d'istruzione superiore, rettorati universitari e corsi liberi. L'insegnamento della lingua e della letteratura ungherese nelle Facolta' di Lettere delle Universita' di Roma e di Padova continuera' ad essere affidato, per incarico annuale, riconfermabile, a docenti di nazionalita' ungherese. La Parte italiana favorira', compatibilmente con l'autonomia universitaria, la costituzione presso la Facolta' di Lettere delle Universita' di Roma e di Padova di Istituti di lingua e letteratura ungherese, nell'ambito di quelli di Lingue e Letterature straniere o di Glottologia. La Parte ungherese manterra' le cattedre di Lingua e Letteratura italiana presso le Universita' Eotvos Lorant di Budapest e Jozsef Attila di Szeged; inoltre provvedera' ad assicurare l'insegnamento a livello universitario della lingua e letteratura italiana presso l'Universita' Kossuth Lajos di Debrecen. Presso l'Universita' di Budapest sara' affidato un posto di lettore ad un docente italiano; presso l'Universita' di Szeged un posto di professore o di lettore verra' similmente affidato a un docente italiano. La scelta dei docenti italiani per le Universita' di Budapest e Szeged e quella dei docenti ungheresi per le Universita' di Roma e di Padova verra' effettuata dalle Universita' ospitanti su terne proposte per via diplomatica dalla Parte inviante. Per le altre istituzioni di insegnamento superiore, nelle quali si insegna la lingua e la letteratura dell'altra Parte, la Commissione Mista, di cui all'Articolo 17 del presente Accordo, potra' suggerire eventuali miglioramenti. La Parte ungherese continuera' a curare l'insegnamento della lingua italiana nei propri Istituti d'istruzione secondaria.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Ciascuna delle due Parti contraenti si adoperera' affinche' i testi di storia e geografia in uso nelle scuole, riguardanti l'altra Parte, contengano esposizioni obiettive.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Universita' e dagli Istituti d'istruzione.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e la pubblicazione nel proprio territorio di opere edite nell'altro Paese aventi un particolare valore artistico, scientifico o tecnico.
Accordo-art. 9
Articolo 9. Le Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le Accademie ed Istituti superiori dei due Paesi per le questioni di reciproco interesse.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio delle piu' importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche, letterarie e divulgative tra le Accademie, le Biblioteche, le Universita' e gli Archivi dei due Paesi. Esse faciliteranno in tutta la misura possibile la diffusione dei libri e delle pubblicazioni dell'altro Paese.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Le Parti contraenti agevoleranno lo studio dei materiali di Archivio dei due Paesi per ricerche storiche nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di: a) esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte, libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato; b) libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione; c) microfilms a carattere culturale, scientifico e tecnico, nonche' films e materiali d'informazione a carattere scientifico.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Ciascuna Parte contraente favorira' la rappresentazione delle opere teatrali, musicali e cinematografiche dell'altra Parte nel proprio territorio e accordera' ogni possibile facilitazione alle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre organizzate su basi commerciali.
Accordo-art. 14
Articolo 14. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese. Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procedera' ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.
Accordo-art. 15
Articolo 15. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive dei due Paesi.
Accordo-art. 16
Articolo 16. Le Parti contraenti, convinte che una intensificazione di contatti personali contribuira' ad incrementare ulteriormente i rapporti italo-ungheresi, faciliteranno in ogni modo lo sviluppo del turismo fra i due Paesi.
Accordo-art. 17
Articolo 17. Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista che si riunira' alternativamente in Italia e in Ungheria: a Roma sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri italiano, o di persona da lui designata; a Budapest sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri ungherese, o di persona da lui designata. La Commissione Mista avra' il compito di elaborare programmi particolareggiati per l'attuazione del presente Accordo nonche' di seguirne attentamente la realizzazione favorendo quanto possibile le iniziative di enti ed organizzazioni che svolgono attivita' previste nell'Accordo.
Accordo-art. 18
Articolo 18. Le questioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo saranno regolate periodicamente nei Programmi di scambi culturali elaborati dalla Commissione Mista.
Accordo-art. 19
Articolo 19. Le Parti contraenti convengono che il programma particolareggiato, elaborato dalla Commissione Mista italo-ungherese, non esclude altre iniziative nel campo delle relazioni culturali che si svolgano nello spirito del presente Accordo, in piena conformita' con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi e sulla base della reciprocita' e della non ingerenza nelle questioni interne dell'altro Paese.
Accordo-art. 20
Articolo 20. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti la Convenzione culturale italo-magiara del 16 febbraio 1935.
Accordo-art. 21
Articolo 21. Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo restera' in vigore per la durata di dieci anni, e qualora non venga denunciato da una delle Parti contraenti sei mesi almeno prima della scadenza, s'intendera' tacitamente rinnovato ogni volta per un ulteriore periodo di cinque anni. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto a Budapest il 21 settembre 1965 in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica popolare ungherese Bela SZILAGYI Per la Repubblica italiana Mario ZAGARI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.