LEGGE 2 aprile 1968, n. 451
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi. Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.
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