LEGGE 2 aprile 1968, n. 455

Type Legge
Publication 1968-04-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.

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