LEGGE 2 aprile 1968, n. 455
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
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