LEGGE 2 aprile 1968, n. 456
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440, 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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