LEGGE 2 aprile 1968, n. 458
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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