DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 460
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
(Condizioni di partecipazione ai concorsi)
Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, istituito con legge 25 luglio 1966, n. 585, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) professori incaricati presso universita' e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso universita' e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso universita' e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso universita' e istituzioni scientifiche straniere o internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce. Possono altresi' partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attivita' presso universita' e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario. L'equiparazione e' dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'insegnamento o l'attivita' di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.
Art. 2
(Requisiti)
Per conseguire la nomina a posti del ruolo dei professori aggregati, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono essere in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneita' fisica all'impiego. Per i limiti di eta' si applicano le disposizioni concernenti i cittadini italiani.
Art. 3
(Domande di partecipazione ai concorsi)
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di aggregato dei cittadini stranieri e degli apolidi non puo' essere inferiore ai 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I candidati debbono dichiarare nella domanda: 1) la data e il luogo di nascita; 2) di quale cittadinanza siano in possesso o se siano apolidi; 3) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, quali condanne abbiano riportato. Le domande debbono contenere le altre indicazioni prescritte dal bando di concorso e la designazione del preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge ai fini del concorso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alle condizioni richieste dal precedente art. 1. Per quanto riguarda l'attivita' di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare: 1) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle universita' o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante: a) la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio; b) le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca; 2) una dichiarazione delle competenti autorita' straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede internazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o l'apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca. Alla domanda deve essere altresi' allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero e' in possesso, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato e' cittadino. Lo stato di apolide deve essere documentato con sentenza dell'autorita' giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorita' dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia puo' essere integrata con atti notori. La domanda deve essere firmata dai candidati. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio o funzionario competente della Repubblica italiana, se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorita' dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorita' deve essere legalizzata dalla autorita' consolare italiana. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.
Art. 4
(Pubblicazioni)
Le pubblicazioni richieste dall'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, per la partecipazione ai concorsi a posti di aggregato debbono essere presentate nel termine stabilito per la presentazione delle domande o nel termine piu' ampio previsto dal bando di concorso. Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma. I candidati stranieri o apolidi debbono documentare con mezzi idonei la data e il luogo delle pubblicazioni stampate all'estero.
Art. 5
(Ammissione ed esclusione)
L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati e' disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno. L'ammissione puo' essere negata: a) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; b) per difetto della reciprocita' di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; c) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione. Per i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza puo' essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati. Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati, presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.
Art. 6
(Prove di esame)
I candidati stranieri e gli apolidi debbono sostenere la discussione sulle pubblicazioni e svolgere la lezione prevista dall'art. 5, quinto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 585, in lingua italiana.
Art. 7
(Certificazioni)
I candidati designati dalla commissione giudicatrice come vincitori debbono presentare al Ministero della pubblica istruzione, nel termine stabilito dal bando di concorso e comunque non interiore a 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti: 1) atto o certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato ove risiede; 3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato e' di sana e robusta costituzione fisica ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato, di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nella assoluta impossibilita' di fornire le certificazioni delle competenti autorita' straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.
Art. 8
(Nomina)
La nomina dei cittadini stranieri e degli apolidi a posti di ruolo dei professori aggregati e' conferita, con decreto del Ministero per la pubblica istruzione, secondo le modalita' previste dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 585.
Art. 9
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 16. - DI PRETORO
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