LEGGE 18 marzo 1968, n. 463
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Parte di provvedimento in formato grafico
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