LEGGE 18 marzo 1968, n. 474

Type Legge
Publication 1968-03-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio. Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, nell'intento di esentare dalla legalizzazione gli atti dello stato civile ed altri documenti, di facilitare la comunicazione reciproca degli atti dello stato civile e di semplificare le formalita' per contrarre matrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. I documenti rilasciati da un ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato. Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale dello stato civile.

Accordo-art. 2

Art. 2. Ai sensi dell'articolo 1 per documenti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile si intendono: Documenti italiani Documenti svizzeri - - copia integrale dell'atto di Geburtsschein nascita acte de aissance estratto per riassunto atto di nascita dell'atto di nascita certificato di nascita copia integrale dell'atto di Eheschein matrimonio acte de mariage estratto per riassunto atto di matrimonio dell'atto di matrimonio certificato di matrimonio copia integrale dell'atto di Todesschein morte acte de deces estratto per riassunto atto di morte dell'atto di morte certificato di morte Legitimationsschein acte de legitimation atto di legittimazione Anerkennungsschein acte de reconnaissance atto di riconoscimento Familienschein acte de famille atto di famiglia Zivilstandsausweis certificat d'etat civil certificato di stato civile

Accordo-art. 3

Art. 3. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai seguenti documenti, rilasciati dalle autorita' comunali o dello stato civile: Documenti italiani Documenti svizzeri - - certificato di cittadinanza - certificato di residenza Wohnsitzbescheinigung Aufenthaltszeugnis certificat de domicile ou de residence certificato di residenza o di dimora certificato di stato libero - Ehemundigerklarung declaration de capacite' de contracter mariage dichiarazione di capacita' ai matrimonio (vedere allegato III) dichiarazione di assenso al Einwilligung zur matrimonio Eheschliessung consentement au mariago consenso al matrimonio (dei genitori o del tutore) - Eheversprechen promesse de mariage promessa nuziale certificato di eseguita Ehefihigkeitszeugnis pubblicazione matrimoniale certificat de capacite' e di nulla osta al matrimonio matrimoniale certificato di capacita al matrimonio certificato di stato di - famiglia copia dell'atto di riconoscimento - di figlio naturale Le disposizioni dell'art. 1 si applicano inoltre ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio.

Accordo-art. 4

Art. 4. Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti di nascita, di matrimonio a di morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato. Allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione. Le annotazioni relative alla legittimazione ed al riconoscimento di figli naturali formano oggetto di comunicazione quando la persona legittimata o riconosciuta e' o diviene cittadino dell'altro Stato ovvero in tale Stato sia nata. Tutte le predette comunicazioni sono effettuate, almeno ogni mese, dagli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati contraenti, all'ufficio consolare competente (Consolati generali, Consolati, Cancelleria consolare o sezione consolare dell'Ambasciata) dell'altro Stato.

Accordo-art. 5

Art. 5. Gli atti dello stato civile sono rilasciati e trasmessi gratuitamente. Le comunicazioni degli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatte su moduli conformi a quelli adottati dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC), annessi al presente Accordo (allegato I), completate dai seguenti dati: a) per gli atti destinati all'Italia: atti di nascita: ultima residenza dei genitori in Italia; atti di matrimonio: ultima residenza degli sposi in Italia, cognome e nome dei genitori degli sposi: atti di morte: ultima residenza del defunto in Italia; b) per gli atti destinati alla Svizzera: atti di nascita: luogo di origine in Svizzera de genitori; atti di matrimonio: luogo di origine in Svizzeri di entrambi gli sposi, cognome e nome dei genitori de gli sposi; atti di morte: luogo di origine in Svizzera del defunto. I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.

Accordo-art. 6

Art. 6. Gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati con traenti possono chiedere direttamente, per uso amministrativo agli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato, i documenti contenenti tutte le indicazioni risultanti dai registri di nascita, di matrimonio e di morte ("copia integrale" in Italia e "Auszug", "extrait" "estratto" in Svizzera) riguardanti i cittadini di uno dei due Stati contraenti: Detti documenti sono rilasciati gratuitamente, senza autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, e trasmessi direttamente senza spese per il destinatario.

Accordo-art. 7

Art. 7. La menzione della nazionalita' su un atto dello stato civile non pregiudica la cittadinanza della persona indicata su tale documento.

Accordo-art. 8

Art. 8. Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, deve presentare: in Italia, un certificato svizzero di capacita' al matrimonio; in Svizzera, un certificato di eseguite pubblicazione di matrimonio con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio stesso; rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine (allegato II). I nubendi devono parimenti presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III.

Accordo-art. 9

Art. 9. Per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 8, l'ufficiale dello stato civile svizzero trasmette al competente rappresentante consolare italiano in Svizzera, la richiesta di pubblicazione conforme al modulo dell'allegato IV-A, corredata, per i nubendi italiani, della copia integrale dell'atto di nascita. Il rappresentante consolare trasmette tali documenti, corredati da traduzione in italiano, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano. Eseguite le pubblicazioni di matrimonio in Italia, il Certificato relativo, compilato secondo il modulo dello allegato IV-B deve essere inviato, colla copia integrale dell'atto di nascita, direttamente al rappresentante consolare italiano, che, dopo avervi apposto il timbro dell'Ufficio, trasmette tali documenti direttamente all'ufficiale dello stato civile svizzero. La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.

Accordo-art. 10

Art. 10. Per ottenere il certificato svizzero di capacita' al matrimonio, di cui all'articolo 8, il cittadino svizzero si rivolge al competente rappresentante consolare svizzero in Italia. Questi trasmette la domanda di pubblicazione, corredata dei documenti indicati nell'allegato III, al Servizio Federale dello stato civile a Berna il quale provvede per l'inoltro alla autorita' svizzera competente. Eseguite le pubblicazioni in Svizzera, il certificato relativo ("Ehefahigkeitszeugnis", "certificat de capacite' matrimoniale", "certificato di capacita' al matrimonio"), compilato secondo il modulo dell'allegato IV-C, deve essere inviato direttamente al rappresentante consolare svizzero in Italia. La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.

Accordo-art. 11

Art. 11. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile. Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; se non sara' denunciato sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni esso sara' tacitamente prorogato di anno in anno salvo denuncia notificata con un preavviso di sei mesi.

Accordo-art. 12

Art. 12. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati: - La Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera del 1°-11 maggio 1886, per lo scambio degli atti dello stato civile; - la Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera del 22 settembre 1899, circa i matrimoni fra i cittadini dei due paesi; - lo Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera del 27 giugno-1°luglio 1925, relativo alle pubblicazioni di matrimonio degli italiani residenti in Svizzera. In fede di che i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Berna il 16 novembre 1966, in due esemplari originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana STANISLAO CANTONO DI CEVA Per il Consiglio Federale Svizzero HANS-RUDOLF SCHNYDER

Accordo-Annexe I-A

ANNEXE I-A Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE A RILASCIARE IL CERTIFICATO DI CAPACITA' AL MATRIMONIO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III Documenti occorrenti per contrarre matrimonio Parte di provvedimento in formato grafico

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