LEGGE 2 aprile 1968, n. 475
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
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