LEGGE 2 aprile 1968, n. 483

Type Legge
Publication 1968-04-02
Ultimo aggiornamento 1968-05-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata fino al 31 dicembre 1980. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE

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