LEGGE 2 aprile 1968, n. 487

Type Legge
Publication 1968-04-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente: "Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

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