LEGGE 2 aprile 1968, n. 487
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente: "Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.