DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238, concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Art. 1
A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.((7))
Art. 2
Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.((1))
Art. 3
A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentati di lire 1.200. A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.((1))
Art. 4
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.
Art. 5
Ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonche' quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella D, in corrispondenza all'anzianita' di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa. Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968 sara' stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.((13)) Per i periodi rispetto ai quali non e' possibile la rilevazione sopra prevista, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione si desume da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nella forma e con le modalita' contenute in apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che dovra' attestare, fra l'altro, la corrispondenza dei dati alle scritture del libro paga e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi nella misura dovuta sull'intero importo delle retribuzioni. Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale contestualmente alla domanda di pensionamento e comunque non oltre 60 giorni. La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata applicando i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, e' determinata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella C, in corrispondenza alla 156ª parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base delle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa precedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica, in particolare, allorche' la dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta o non sia presentata entro il termine previsto, quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga, nonche' quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali. In questo ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime. Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di attivita' lavorativa in qualunque tempo prestata anteriormente alla emanazione dei decreti previsti nel primo comma del successivo articolo 28, e' quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo. Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile da desumersi dai contributi figurativi, si fa riferimento, per ogni contributo base, alla corrispondente retribuzione indicata nella annessa tabella C. Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con riferimento alle settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa esistenti. L'ammontare delle pensioni liquidate con le norme che precedono, eventualmente integrato ai sensi dello articolo 11, non puo' essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dal presente decreto, sempreche' siano dovuti. La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo e' ripartita in 13 rate mensili ed e' corrisposta in rate bimestrali anticipate. In caso di cessazione dal diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza. Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Ove dopo la consegna del certificato di pensione allo interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima e' riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa e' stata calcolata.
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Art. 7
Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianita' contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente articolo 5, non puo' superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
Art. 8
Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi. Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia o i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformita' al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.
Art. 9
Per la determinazione dell'anzianita' contributiva e delle 156 settimane di contribuzione di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto si tiene conto, relativamente alla contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, delle risultanze degli elenchi nominativi pubblicati fino alla data di decorrenza della pensione e non contestati.
Art. 10
Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso fra il 1 maggio ed il 31 dicembre 1968, il 10 gennaio ed il 31 dicembre 1969 ed il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21 per cento della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 10 maggio 1968. Il disposto di cui al comma precedente non si applica alle retribuzioni dei lavoratori agricoli determinate a norma del successivo articolo 28.
Art. 11
I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base. ((Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato)).
Art. 12
Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4; c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.".
Art. 13
La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali e' corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
Art. 14
Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento cosi' determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del presente decreto.(1) ((2a)) COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153 Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, e' effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella C allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo articolo 18, siano trascorsi uno o piu' anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'articolo 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione. Il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'eta' pensionabile, puo' ottenere, dopo il compimento dell'eta' anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.
Art. 15
Per la definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, e' calcolata in base alle norme contenute nell'articolo 5 del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedenti la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia. Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico piu' favorevole, si applicano queste ultime norme.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Art. 17
Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 3. Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 14.
Art. 18
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