LEGGE 18 marzo 1968, n. 489
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV dell'Accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si fara' fronte, per il semestre 10 luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del tondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato
Terzo Accordo internazionale sullo stagno Parte di provvedimento in formato grafico
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