DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1968, n. 497

Type DPR
Publication 1968-02-06
Ultimo aggiornamento 1983-10-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italo radio, successivamente incorporata nella societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615; Accertato che la societa' Italcable si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615; Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967; Considerata l'opportunita', indicata nelle suddette direttive, di assicurare attraverso una nuova convenzione con la Italcable il potenziamento dei servizi di telecomunicazioni internazionali ed intercontinentali; Sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, societa' per azioni.

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1968

Atti del Governo, registro n. 219 foglio n. 15. - GRECO

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 1

Convenzione per la concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, di servizi di telecomunicazioni internazionali. Tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. mg. Ernesto Lensi, e la Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Societa'", con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 13.000.000.000, rappresentata dal presidente dott. ing. Carlo Enrico Martinato, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 26 giugno 1967, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto della concessione 1) Sono concessi in esclusiva alla societa': a) il servizio internazionale dei telegrammi ad uso pubblico, ad eccezione dei telegrammi di stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5; b) il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 6; c) il servizio internazionale telex ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 7; d) il servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8; e) il servizio internazionale di fototelegrafia ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9; f) i servizi internazionali ausiliari ed accessori a quelli stabiliti nelle precedenti lettere. 2) Sono concessi non in esclusiva alla Societa': a) il servizio internazionale dei telegrammi di stampa ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5; b) i servizi di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 10. 3) Non sono compresi nella presente concessione i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestre, marittimo ed aereo, nonche' i servizi di radiodiffusione per l'interno e per l'estero. 4) La concessione e' subordinata alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti negli articoli seguenti e - per quanto da essi non disposto - nelle leggi vigenti.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 2

Art. 2. Sede, oggetto, capitale, amministratori e sindaci, personale della societa' 1) La sede legale della societa' e' stabilita in Roma e potra' essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione. 2) L'esercizio di servizi di telecomunicazioni in Italia e allo estero e lo svolgimento di attivita' con questi connesse devono costituire l'oggetto statutario esclusivo della societa'. 3) Il capitale della societa' - che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 13 miliardi - deve essere sempre adeguato alla entita' e al valore degli impianti da gestire nonche' agli sviluppi dei medesimi. Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dello I.R.L. L'amministrazione potra', in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di questa clausola. 4) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della societa' devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani. Del consiglio di amministrazione della societa' fa' parte, senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano designato dall'amministrazione. Qualora in seno al consiglio di amministrazione sia costituito un comitato esecutivo, l'amministratore di nomina governativa ne fa parte di diritto. Il consiglio di amministrazione della societa' puo' comprendere - entro il limite massimo di un quarto del totale dei suoi componenti - anche amministratori designati dai Governi di Paesi esteri nei quali la societa' svolge attivita' di concessionaria di servizi di telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dal Ministero del tesoro. La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana. Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto in questa clausola, la societa' e' tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. 5) Il direttore generale, nonche' i dirigenti e tutto il personale della societa' in servizio in Italia devono avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale, la societa' puo' ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. L'amministrazione puo' richiedere alla societa' che il personale addetto a speciali servizi di interesse dello Stato sia di proprio gradimento. 6) La societa' e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 3

Art. 3. Assunzione di nuovi servizi all'estero L'assunzione da parte della societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni in Paesi esteri oltre quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' subordinata ad autorizzazione da parte dell'amministrazione, la quale dovra' decidere entro tre mesi dalla richiesta fatta dalla Societa'.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 4

Art. 4. Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale Il piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e successive modificazioni e che sara' nel presente atto piu' brevemente denominato piano regolatore, costituisce - in quanto applicabile - parte integrante della presente convenzione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 5

Art. 5. Servizio internazionale dei telegrammi E' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi esteri eccetto i seguenti: Albania, Algeria, Austria, Citta' del Vaticano, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Turchia. I telegrammi in partenza dall'Italia e diretti a Paesi esteri - rientranti nella sfera di competenza della societa' - saranno accettati dall'amministrazione e da questa inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie di comunicazione con l'estero approntati dalla societa', la quale in territorio nazionale potra' avere uffici operativi solo nelle localita' sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore (tali uffici operativi saranno qui di seguito piu' brevemente denominati "uffici della Societa'"). Analogamente saranno inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie sociali i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa'. I telegrammi diretti in Italia provenienti, attraverso le vie e gli impianti della societa', dai Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa saranno da quest'ultima inoltrati agli uffici dell'amministrazione seguendo gli istradamenti e le modalita' stabiliti dall'amministrazione stessa, d'intesa con la societa'. Analogamente saranno inoltrati agli uffici dell'amministrazione i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione. I telegrammi scambiati tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' saranno inoltrati per il tramite degli impianti e delle vie sociali. Al recapito dei telegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione. Le indicazioni di via ammesse per i telegrammi in partenza dall'Italia diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sono solo quelle denominate "Via Italcable" o "Via Italo Radio" o le vie ad esse collegate. I telegrammi di stampa avranno corso attraverso gli impianti e le vie sociali quando portino le indicazioni di via anzidette e quando non abbiano alcuna indicazione di via. La societa' si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la societa' e' tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finche' perdura tale situazione, provvede ad istradare i telegrammi per altre vie. Per lo scambio della corrispondenza telegrafica fra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della societa', questa e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti, stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione. Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalita', che si rendessero necessarie nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volta stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa'. La societa' assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perche' il servizio internazionale dei telegrammi si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto la societa' si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di tempo in tempo con la amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre piu' economico. L'amministrazione e la societa' svilupperanno i propri impianti per commutazione di circuiti e di messaggio, realizzandone la piu' stretta interconnessione, allo scopo anche di consentire al maggior numero possibile di uffici telegrafici dell'amministrazione stessa l'accesso diretto alle reti della Societa'. In particolare, la societa' si impegna a realizzare, entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, un impianto per ritrasmissione automatica di messaggio nel proprio ufficio di Roma. Nell'utilizzazione degli impianti e nelle modalita' operative saranno osservati il regolamento telegrafico internazionale, il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e, salvo che sia diversamente stabilito dall'amministrazione, le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, e del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni che, nel contesto del presente atto, verranno piu' brevemente denominati CCITT e CCIR.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 6

Art. 6. Servizio internazionale telefonico E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia. Per l'espletamento del detto servizio, la societa' e' tenuta, per quanto di sua competenza, a predisporre e realizzare gli impianti e i collegamenti necessari, adeguandoli costantemente allo sviluppo e alla entita' del traffico, in modo da garantire in ogni tempo che il servizio stesso si svolga con prontezza e con regolarita'. La societa' ha altresi' l'obbligo di provvedere, sempre per quanto di sua competenza, all'apprestamento dei mezzi e della organizzazione necessari per consentire l'automatizzazione dei servizi nei termini e secondo le modalita' che saranno concordati con l'amministrazione italiana e con le amministrazioni e compagnie estere interessate. L'amministrazione e la societa' attribuiranno carattere prioritario alla estensione del servizio in teleselezione da operatrice, tenendo conto, ai fini della introduzione del servizio in teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti nonche' delle esigenze della utenza. Le modalita' per lo svolgimento del servizio, saranno disciplinate da particolari accordi tra l'amministrazione e la societa'. Tali accordi dovranno essere definiti non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e dovranno rispondere ai criteri qui appresso indicati: a) il traffico in partenza dall'Italia destinate a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', verra' accettato direttamente dagli uffici della societa', che potranno aver sede nei centri nazionali previsti dal piano regolatore, e avviato a destinazionale per il tramite degli impianti e delle vie sociali. Gli uffici della societa' saranno direttamente ed automaticamente raggiunti dagli utenti con la formazione di un numero di prenotazione unico per tutto il Paese. La societa', per quanto di propria competenza, dovra' attuare i provvedimenti necessari perche' il servizio di prenotazione come sopra detto possa essere ad essa trasferito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione, per il compartimento telefonico di Roma. Per l'estensione del predetto servizio di prenotazione ai rimanenti compartimenti, le modalita' ed i tempi di realizzazione del servizio saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa', non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. La societa' dovra' attuare altresi' i provvedimenti necessari perche' il servizio di prenotazione in oggetto si svolga regolarmente e senza attese. Fino a quando il servizio stesso non sara' stato assunto dalla societa', il traffico di cui sopra sara' accettato, in via transitoria, dagli uffici della societa' per il tramite degli uffici interurbani dell'amministrazione in sede di centro compartimentale, secondo modalita' da stabilire nei termini sopra indicati; b) il traffico terminale proveniente in Italia dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa' sara' inoltrato direttamente in teleselezione agli utenti della rete telefonica italiana a cura dei corrispondenti esteri della societa' o, quando necessario, a cura della societa' stessa, la quale effettuera' con proprio personale le relative operazioni. Ove occorra, tale traffico sara' inoltrato agli utenti della rete telefonica italiana a cura della societa' per il tramite del centro compartimentale interessato; c) il traffico in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' sara' espletato direttamente dalla societa'; d) il traffico in transito, scambiato fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sara' svolto, ove occorra ed ove possibile, con l'intervento di un solo operatore; e) le modalita' per lo svolgimento dei servizi telefonici in teleselezione da utente da e per i Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' saranno fissate di comune accordo fra l'amministrazione e la societa', tenendo anche conto delle esigenze dei corrispondenti esteri. Il collegamento tra gli uffici della societa' ed i centri di compartimento e' stabilito mediante la rete primaria dell'amministrazione. La societa' si impegna a predisporre, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie predisposte dalla societa' risultino interrotte l'amministrazione, ricevutane comunicazione dalla societa', potra' provvedere ad istradare sulle proprie vie il traffico telefonico che non possa avere corso per le vie sociali. Qualora la societa' non sia in grado di espletare il traffico telefonico con uno qualsiasi dei Paesi rientranti nella propria sfera di competenza, ne dara' immediata comunicazione alla amministrazione e trasferira' ad essa, finche' perdura una tale situazione, il detto traffico per il successivo inoltro. L'amministrazione in casi analoghi richiedera' che il traffico di propria competenza venga istradato sulle reti della societa' ogni volta che cio' risulti possibile. Il servizio di trasmissione di programmi destinati alla radiodiffusione con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sara' effettuato sui circuiti telefonici internazionali della societa' con le modalita' che saranno fissate dall'amministrazione sentita la societa' stessa.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 7

Art. 7. Servizio internazionale telex E' di competenza esclusiva della societa' il servizio telex con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. Per lo svolgimento di tale servizio saranno osservate le seguenti modalita' di istradamento: a) il traffico telex, terminale e di transito a destinazione dei Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sara' inoltrato tramite la rete telex dell'amministrazione agli uffici della societa'; b) il traffico telex proveniente, attraverso le vie e gli impianti della societa', dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa e diretto in Italia o in transito verso i Paesi il cui traffico rientra nella sfera di competenza dell'amministrazione sara' inoltrato a destinazione sulla rete telex dell'amministrazione stessa; c) il traffico telex in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' sara' direttamente espletato dalla societa' medesima attraverso i propri impianti e le proprie vie di comunicazione. La societa' si impegna a fare quanto e' in suo potere per predisporre, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione o di ingombro della via principale. Qualora a causa di interruzioni, guasti o altri motivi, una comunicazione internazionale telex richiesta da un abbonato in Italia non possa essere stabilita per le vie sociali, la comunicazione medesima sara' istradata con mezzi dell'amministrazione ove disponibili. Per l'espletamento del servizio in oggetto la Societa' e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di istradamento stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalita' che si rendessero necessari nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volte stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa'. La societa' assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perche' il servizio telex internazionale si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto, la societa' si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di volta in volta con l'amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni e le compagnie estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre piu' economico.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 8

Art. 8. Servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale di trasmissione dati con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. La societa' approntera', a tal fine, i necessari circuiti internazionali ed i relativi impianti di commutazione che possono essere ubicati solo nelle localita' sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore; resta di competenza dell'amministrazione l'impianto e l'esercizio delle reti a commutazione nell'ambito nazionale. Le modalita' per lo svolgimento di tale servizio e per la interconnessione delle reti e degli impianti della societa' con le reti e gli impianti dell'amministrazione nonche' della societa' concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, saranno stabilite dall'amministrazione stessa, d'intesa con la societa', entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. La disciplina dei rapporti con l'utenza e la regolamentazione amministrativa del servizio restano di competenza della amministrazione che, sentita la societa', vi provvedera' in relazione anche alle clausole della convenzione con la societa' concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 9

Art. 9. Servizio internazionale di fototelegrafia E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale di fototelegrafia con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. Alla accettazione ed al recapito dei fototelegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione. La societa' si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la societa' e' tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finche' perdura tale situazione, provvede ad istradare i fototelegrammi per altre vie. Per lo scambio della corrispondenza fototelegrafica tra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della societa', questa e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 10

Art. 10. Servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse La societa' puo' ammettere gli utenti, che siano in possesso del prescritto titolo, ad effettuare trasmissioni radiotelegrafiche e radiofototelegrafiche unilaterali ad ore fisse verso una o piu' destinazioni. Tale servizio sara' svolto tramite le stazioni radiotrasmittenti della societa' secondo le norme internazionali in vigore e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite dall'amministrazione, sentita la societa'. Il servizio di ricezione di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse effettuate da stazioni estere, sara' svolto tramite le stazioni radioriceventi della societa' con le stesse modalita' stabilite nel precedente comma. Gli utenti di tale servizio possono essere allacciati agli impianti della societa' con collegamenti diretti ad uso esclusivo.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 11

Art. 11. Cessioni a terzi in uso esclusivo La societa' e' autorizzata a cedere in uso esclusivo a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, circuiti diretti da utilizzare per trasmissioni con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. Per quanto concerne i circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, la suddetta autorizzazione comprende tutti i Paesi non europei, eccetto Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia. La cessione non comprende le apparecchiature terminali di utente ne' i raccordi urbani e i circuiti interurbani del territorio nazionale. In caso di indisponibilita' di circuiti da parte della societa' e per la durata di tale indisponibilita', l'amministrazione puo' cedere a terzi circuiti costituiti su altre vie. Le modalita' per la cessione dei circuiti in oggetto e per il loro impiego saranno determinate dall'amministrazione, di intesa con la societa', non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I canoni per la cessione dei circuiti in oggetto saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa', in armonia con i regolamenti e gli accordi internazionali.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 12

Art. 12. Servizio internazionale di segnaletica E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale di segnaletica con tutti i Paesi non europei accetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia. Tunisia e Turchia. Per lo svolgimento di detto servizio saranno osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite nel precedente art. 11 per la cessione in uso esclusivo di circuiti intercontinentali.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 13

Art. 13. Impianti della societa' Salvo i casi previsti negli articoli 14, primo comma, e 15, primo comma, della presente convenzione e senza pregiudizio dei diritti spettanti all'amministrazione e alle altre societa' concessionarie di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in virtu' delle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la societa', ha il diritto di installare ed esercire in esclusiva tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione. La societa', quando ne ravvisi l'opportunita', ha facolta' di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti presi in uso da amministrazioni statali o altri enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'amministrazione e con le limitazioni di cui all'art. 15. Qualora i mezzi trasmissivi della societa' debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri, il cui traffico terminale con l'Italia e' di competenza dell'amministrazione, la societa' ha l'obbligo di consentire a questa l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento di detto traffico, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 15. La societa' provvedera', a propria cura e spesa, alla realizzazione dei circuiti di giunzione tra i propri uffici e quelli dell'amministrazione, in sede di centro nazionale.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 14

Art. 14. Impianti e arterie internazionali dell'amministrazione Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei traffici di competenza della societa', la quale ha il diritto di ottenerli in uso, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 15. L'amministrazione ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informera' tempestivamente la societa', per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative al traffico di pertinenza di questa ultima.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 15

Art. 15. Reciproca cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi tra l'amministrazione e la societa' La societa', per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonche' per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in localita' sedi di centri nazionali diversi, ha lo obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la societa' dovra' rivolgersi alla concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilita' - ha facolta' di costituirli direttamente. Per la cessione in uso di detti circuiti e mezzi trasmissivi la societa' corrispondera', rispettivamente all'amministrazione o alla societa' concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, i canoni annui indicati nell'allegato A. Per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti realizzati dalla societa' tramite propri impianti radioelettrici, l'amministrazione corrisponde alla societa' stessa i canoni indicati nello allegato B. I canoni di cui ai precedenti comma sono comprensivi di ogni onere e cioe' interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione, e saranno revisionati ogni triennio con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni. I canoni annui per la cessione in uso, tra l'amministrazione e la societa', di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza, realizzati su cavi sottomarini, saranno stabiliti di volta in volta su base di reciprocita', tenendo conto degli oneri suaccennati. Nel caso che l'amministrazione e la societa' utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione allo uso dei circuiti. Le modalita' per tutte le predette cessioni in uso saranno fissare dall'amministrazione di intesa con la societa' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e potranno essere successivamente revisionate di comune accordo ove se ne prospetti l'opportunita'.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 16

Art. 16. Cessione in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di mezzi trasmissivi e di circuiti approntanti dalla societa'. La societa' puo' cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza. Per la costituzione di collegamenti rigidi diretti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', l'amministrazione e la societa' cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza. I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'amministrazione ed alla societa' per le tratte di rispettiva pertinenza. La cessione in uso e la determinazione dei canoni relativi alla tratta di pertinenza sociale, sono soggette alla preventiva approvazione dell'amministrazione, la quale ha diritto di percepire, sugli introiti corrispondenti, il canone di concessione stabilito nel successivo art. 34.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 17

Art. 17. Collaudi La societa' e' tenuta a dare all'amministrazione tempestiva notizia del collaudo di nuovi impianti installati in territorio nazionale previsti dai Piani tecnici esecutivi di cui al successivo art. 22. L'amministrazione si riserva la facolta' di partecipare con propri funzionari al collaudo allo scopo di controllare la osservanza delle norme tecniche prescritte, e la rispondenza ai piani tecnici di cui sopra, senza che cio' implichi responsabilita' alcuna da parte dell'amministrazione stessa.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 18

Art. 18. Brevetti La presente convenzione non implica alcuna responsabilita' dell'amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla societa'. L'amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la societa' ed i terzi per l'uso dei brevetti, restando a carico della societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'amministrazione da ogni molestia.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 19

Art. 19. Espropriazioni e servitu' Le domande per dichiarazioni di pubblica utilita' delle opere e degli impianti della societa' in territorio nazione debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con [regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645). In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e le modalita' previste dalla presente convenzione, la societa' promuovera' la espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennita' liquidate ai sensi di legge.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 20

Art. 20. Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti La societa' si obbliga a mantenere i propri impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. La societa' e' tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti che abbiano a verificarsi nei propri impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione. La societa' dovra' esercire i propri impianti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore e di quelle della buona tecnica in modo da assicurarne, per quanto le compete, la completa e perfetta regolarita' di funzionamento. La societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento dei propri impianti secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 21

Art. 21. Sviluppo degli impianti Al fine di assicurare servizi di elevata qualita', sicurezza e rendimento la societa' si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 22

Art. 22. Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi La societa', entro il mese di novembre di ciascun anno, ho l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati per i cinque anni successivi al fine di adeguare, completare e potenziare, gli impianti ed i servizi, in modo da rendere la loro struttura consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del piano debbono essere elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano. Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il piano stesso deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi: previsioni della societa' sull'andamento del traffico e dei servizi oggetto della presente convenzione; programma di sviluppo degli impianti e dei servizi; investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per la attuazione del programma in base ai costi correnti al momento della sua presentazione; prospettive di larga massima sull'andamento economico del settore. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione, deve comunicare alla societa' le proprie osservazioni in ordine ella rispondenza del piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto puo' essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi. I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima sono, di volta in volta, autorizzati dall'amministrazione secondo piani esecutivi che la societa' e' tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate. L'amministrazione entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi comunica le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine puo' essere prorogato di giorni trenta qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Nei piani esecutivi, relativi a lavori od a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la societa', ove richiesto dall'amministrazione, deve indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 23

Art. 23. Segreto delle comunicazioni La societa' ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 24

Art. 24. Interferenze L'amministrazione assegna alla societa' le frequenze idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti per servizi pubblici di telecomunicazioni preesistenti, la societa' stessa deve attuare prontamente i provvedimenti indispensabili per eliminarli.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 25

Art. 25. Rapporti con amministrazioni e compagnie estere La societa' e' autorizzata a intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni e con le compagnie estere interessate ai traffici di sua competenza formanti oggetto della presente convenzione. La societa' fornira' all'amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con le dette amministrazioni e compagnie estere. La cessione di diritti d'uso irrevocabili a favore di enti stranieri su sistemi di telecomunicazioni di proprieta' della societa', le variazioni nelle tariffe, che debbono essere fissate dall'amministrazione a norma del successivo art. 30 e salvi i casi di urgenza ivi previsti, nonche' tutte le altre questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'amministrazione o per il Governo italiano dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'amministrazione la quale, tenuto conto delle circostanze del caso, provvedera' prontamente in merito. La societa' e' altresi' tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa amministrazione, nonche' in ordine a tutti quegli accordi per i quali e prevista l'approvazione con legge o con atto amministrativo formale. La societa' partecipera', d'intesa ed in stretta collaborazione con l'amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni o da altre organizzazioni similari. Nel caso che l'amministrazione ritenesse di delegare la societa' a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la societa' si atterra' alle direttive che saranno impartite dall'amministrazione stessa.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 26

Art. 26. Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato 1) La societa' e' tenuta ad osservare la vigente convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonche' gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'amministrazione, sentita la societa', abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione. 2) La societa' e' sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare la societa' e' tenuta ad osservare ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per le controversie che potessero verificarsi tra la societa' ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 27

Art. 27. Nullaosta delle autorita' militari Per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti e mezzi trasmissivi in zone dichiarate di interesse militare ai sensi di legge, la societa' dovra' munirsi di preventivo nullaosta delle competenti autorita' militari, da richiedere per il tramite dell'amministrazione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 28

Art. 28. Studi ed esperimenti eseguiti dall'amministrazione Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la societa' dovra' permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione del personale dello Stato designato dall'amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La societa' si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'amministrazione, a scopo di esperimento e di studio e senza diritto a compenso alcuno, i propri impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 29

Art. 29. Sicurezza del lavoro Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle protezioni contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 30

Art. 30. Tariffe e tasse Le tariffe, le tasse terminali e le tasse di transito terrestre italiane per i servizi previsti dalla presente convenzione, nonche' i canoni di pertinenza italiana relativi al servizio di cui all'art. 11, sono quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'amministrazione, sentita la societa', con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore, in base alle convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate, tenuto conto dell'effettivo costo industriale dei servizi e in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della societa'. La societa' - nei casi d'urgenza - e' autorizzata a stabilire le necessarie intese con le amministrazioni e compagnie estere, per la variazione delle tasse relative al percorso internazionale, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 25, informandone la amministrazione. Le tariffe sono espresse di norma in franchi-oro e convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dagli utenti delle tariffe relative ai servizi postali e di telecomunicazione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 31

Art. 31. Servizi di Stato I telegrammi di Stato spediti da autorita' italiane in Italia e all'estero godono di una riduzione del 50 per cento sulla quota di tassa spettante alla societa'. I canoni relativi ai circuiti dati in locazione ai sensi dello art. 11 ad uso esclusivo delle autorita' italiane in Italia ammesse al beneficio di cui al precedente comma godono di una riduzione del 25 per cento sulla quota di pertinenza italiana.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 32

Art. 32. Franchigia In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle linee dell'amministrazione, sia su quelle della societa', i telegrammi e avvisi di servizi relativi all'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione e all'andamento delle linee e dei cavi e dei collegamenti della societa'. Inoltre godono della franchigia i telegrammi, avvisi telegrafici, comunicazioni telex e telefoniche relativi ai servizi della societa' quando abbiano corso unicamente su collegamenti della societa' stessa.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 33

Art. 33. Ripartizione degli introiti 1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della societa', spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65 per cento della tassa terminale italiana. Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della societa' e in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione, la tassa di transito italiana e' ripartita a meta' tra amministrazione e societa'. Allo scopo di migliorare la qualita' del servizio, l'amministrazione - sentita la societa' - puo' convogliare il traffico telegrafico in transito per l'Italia su circuiti diretti attestati agli uffici della societa', senza applicazione di canoni d'uso e ferme restando le ripartizioni delle tasse di transito stabilite dal precedente comma. Le quote di tassa di pertinenza italiana relative al percorso internazionale sono di spettanza della societa'. Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente convenzione, l'amministrazione - d'intesa con la societa' - stabilira' quale aliquota della tariffa debba considerarsi corrispondente alla tassa terminale o di transito italiana e quale debba considerarsi relativa al percorso estero. 2) Per i traffici telefonico, telex e fototelegrafico, scambiati fra l'Italia e i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa', nonche' per i servizi di trasmissione dati su reti a commutazione con gli stessi Paesi, spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi medesimi, la aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana. Analoga aliquota spetta alla amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia, aventi corso in parte sui collegamenti di pertinenza sociale ed in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione. 3) Per il servizio di locazione a terzi di cui all'art. 11 e per i servizi di segnaletica di cui all'art. 12 della presente convenzione, spetta all'amministrazione l'aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana relative al percorso internazionale. 4) Per tutti i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', spettano all'amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1) e 2). 5) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente alla amministrazione stessa. L'amministrazione e' tenuta a comunicare trimestralmente alla societa' il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi. 6) Per tutto il traffico telefonico uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' e da questa trasferito all'amministrazione - in conformita' di quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione - la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla societa'. 7) Per tutto il traffico telex uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' e da questa inoltrato sui circuiti realizzati dall'amministrazione con Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione stessa, la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla societa'. 8) Per i traffici in transito per l'Italia scambiati tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa' esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della societa', nonche' per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse di cui al precedente art. 10, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla societa'. 9) Le ripartizioni relative ai servizi internazionali ausiliari, ed accessori, di cui al paragrafo 1) f) del precedente art. 1, saranno stabilite, per quanto possibile, in adesione ai criteri di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) del presente articolo. 10) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tasse percepite sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato per la liquidazione dei conti, e' ripartita a meta' tra l'amministrazione e societa'.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 34

Art. 34. Canone di concessione La societa' corrispondera' all'amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura del 4,50 per cento da calcolarsi su tutti i proventi lordi da essa realizzati per i traffici terminali italiani e per quelli in transito per l'Italia. Per proventi lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito percetto dalla societa' per i traffici summenzionati, deduzione fatta delle quote spettanti all'amministrazione e di quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale della societa'.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 35

Art. 35. Compilazione e liquidazione dei conti - Pagamenti La compilazione dei conti tra l'amministrazione e la societa' concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente convenzione e la liquidazione dei relativi saldi sono effettuate mensilmente. Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi di cui all'art. 7 della presente convenzione, l'amministrazione versera' alla societa', salvo conguaglio, entro il mese successivo a quello a cui il traffico si riferisce, una somma pari al 95 per cento dell'importo a credito della societa' risultante da conti provvisori che la societa' medesima redigera' in base ai dati del traffico scambiato nello stesso mese dell'anno precedente. Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro o in altra moneta, il cambio vigente alla data della loro liquidazione. L'amministrazione comunichera' alla societa' le modalita', per il versamento a favore delle dipendenti aziende, delle quote spettanti all'amministrazione stessa per i servizi ed i traffici indicati nell'art. 33 nonche' del canone di concessione. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti nonche' le modalita' che fossero stabilite dall'amministrazione di intesa con la societa'.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 36

Art. 36. Facolta' dello Stato di sospendere od assumere i servizi Ai sensi dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni - per grave necessita' pubblica - il Governo potra', con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della societa' in Italia ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, sara' redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale verra' redatto al momento della riconsegna alla societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo degli introiti spettantele per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla societa' un utile pari alla media degli utili della societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 37

Art. 37. Vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione L'amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la societa' deve corrispondere all'amministrazione ai sensi dell'art. 34 della presente convenzione. La societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alla lettera c) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'amministrazione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 38

Art. 38. Divieto di cessione e subconcessione Salvo autorizzazione esplicita dell'amministrazione, e' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 39

Art. 39. Bilancio e inventario La societa' deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'amministrazione ed al Ministero del tesoro. Detti dicasteri si riservano la facolta' entro l'esercizio successivo, di chiedere, per quanto concerne i servizi previsti dalla presente convenzione i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni. La societa' deve altresi' tenere a disposizione dell'amministrazione e trasmettere a questa, ove la stessa ne faccia richiesta, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla societa' stessa in conformita' dalle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 43, lettere a), b), c) e secondo comma del n. 3 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con [decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645), redatto in conformita' delle disposizioni del testo unico medesimo.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 40

Art. 40. Relazioni statistiche Per tutta la durata della presente convenzione la societa' trasmettera' all'amministrazione nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. L'amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la societa', si riserva la facolta' di stabilire particolari modalita' per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 41

Art. 41. Riscatto degli impianti L'amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente convenzione. Il preavviso di riscatto e' notificato alla societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabili d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresi', la sostituzione dell'amministrazione stessa in tutti i diritti della societa' verso terzi. L'amministrazione sostituisce altresi' la societa' nei rapporti esistenti fra la societa' stessa e gli enti stranieri, relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso su sistemi di telecomunicazioni di proprieta' della societa'. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la societa' e' tenuta a presentare all'amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente convenzione, il quale deve contenere: a) la descrizione degli immobili con le indicazioni della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiate degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'amministrazione puo' prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo e' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte dell'amministrazione, e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Sono dedotti dal prezzo del riscatto gli eventuali contributi corrisposti per legge alla societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente convenzione. In caso di disaccordo il prezzo e' stabilito dal collegio arbitrale di cui all'art. 50 della presente convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la societa' e' tenuta a presentare all'amministrazione lo inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 42

Art. 42. Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la societa' deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di lire trentamilioni in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito dovra' essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la societa' dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo, sotto pena di decadenza. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa'. L'amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 43

Art. 43. Penalita' In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la societa' sara' gravata, oltre che degli interessi legali, di una penale pari al 2,50 per cento della somma dovuta, in ragione d'anno, per il primo mese, e del 5 per cento in ragione d'anno per i mesi successivi. Qualora il ritardo superi un anno, l'amministrazione avra' la facolta' di applicare alla societa' le sanzioni previste dal successivo art. 44. Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione - che non comportino una sanzione piu' grave - o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione puo' applicare alla societa' una penalita' da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalita' non esonerano la societa' da eventuali responsabilita' verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla societa'. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti sono prelevate dal deposito cauzionale costituito dalla societa', che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 42 della presente convenzione. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla societa', l'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, puo' non far luogo all'applicazione delle penalita' previste nel presente articolo o, comunque, revocarlo.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 44

Art. 44. Revoca In caso di reiterate ed accertate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, anche se siano state gia' applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'amministrazione puo' revocare la concessione. L'amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 2 paragrafo 5 primo comma, 13 e 38; quando il ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni di uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione alla societa' e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla societa' per effetto della presente convenzione superi un anno. In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo e' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 41. L'amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della societa', degli impianti non acquistati e puo' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra societa'. In caso di revoca, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore dagli impianti, l'amministrazione procede in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. L'amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la societa'. La revoca sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei Ministri.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 45

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