DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1968, n. 497
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italo radio, successivamente incorporata nella societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615; Accertato che la societa' Italcable si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615; Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967; Considerata l'opportunita', indicata nelle suddette direttive, di assicurare attraverso una nuova convenzione con la Italcable il potenziamento dei servizi di telecomunicazioni internazionali ed intercontinentali; Sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, societa' per azioni.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219 foglio n. 15. - GRECO
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 1
Convenzione per la concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, di servizi di telecomunicazioni internazionali. Tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. mg. Ernesto Lensi, e la Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Societa'", con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 13.000.000.000, rappresentata dal presidente dott. ing. Carlo Enrico Martinato, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 26 giugno 1967, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto della concessione 1) Sono concessi in esclusiva alla societa': a) il servizio internazionale dei telegrammi ad uso pubblico, ad eccezione dei telegrammi di stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5; b) il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 6; c) il servizio internazionale telex ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 7; d) il servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8; e) il servizio internazionale di fototelegrafia ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9; f) i servizi internazionali ausiliari ed accessori a quelli stabiliti nelle precedenti lettere. 2) Sono concessi non in esclusiva alla Societa': a) il servizio internazionale dei telegrammi di stampa ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5; b) i servizi di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 10. 3) Non sono compresi nella presente concessione i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestre, marittimo ed aereo, nonche' i servizi di radiodiffusione per l'interno e per l'estero. 4) La concessione e' subordinata alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti negli articoli seguenti e - per quanto da essi non disposto - nelle leggi vigenti.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 2
Art. 2. Sede, oggetto, capitale, amministratori e sindaci, personale della societa' 1) La sede legale della societa' e' stabilita in Roma e potra' essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione. 2) L'esercizio di servizi di telecomunicazioni in Italia e allo estero e lo svolgimento di attivita' con questi connesse devono costituire l'oggetto statutario esclusivo della societa'. 3) Il capitale della societa' - che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 13 miliardi - deve essere sempre adeguato alla entita' e al valore degli impianti da gestire nonche' agli sviluppi dei medesimi. Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dello I.R.L. L'amministrazione potra', in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di questa clausola. 4) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della societa' devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani. Del consiglio di amministrazione della societa' fa' parte, senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano designato dall'amministrazione. Qualora in seno al consiglio di amministrazione sia costituito un comitato esecutivo, l'amministratore di nomina governativa ne fa parte di diritto. Il consiglio di amministrazione della societa' puo' comprendere - entro il limite massimo di un quarto del totale dei suoi componenti - anche amministratori designati dai Governi di Paesi esteri nei quali la societa' svolge attivita' di concessionaria di servizi di telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dal Ministero del tesoro. La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana. Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto in questa clausola, la societa' e' tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. 5) Il direttore generale, nonche' i dirigenti e tutto il personale della societa' in servizio in Italia devono avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale, la societa' puo' ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. L'amministrazione puo' richiedere alla societa' che il personale addetto a speciali servizi di interesse dello Stato sia di proprio gradimento. 6) La societa' e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 3
Art. 3. Assunzione di nuovi servizi all'estero L'assunzione da parte della societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni in Paesi esteri oltre quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' subordinata ad autorizzazione da parte dell'amministrazione, la quale dovra' decidere entro tre mesi dalla richiesta fatta dalla Societa'.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 4
Art. 4. Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale Il piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e successive modificazioni e che sara' nel presente atto piu' brevemente denominato piano regolatore, costituisce - in quanto applicabile - parte integrante della presente convenzione.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 5
Art. 5. Servizio internazionale dei telegrammi E' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi esteri eccetto i seguenti: Albania, Algeria, Austria, Citta' del Vaticano, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Turchia. I telegrammi in partenza dall'Italia e diretti a Paesi esteri - rientranti nella sfera di competenza della societa' - saranno accettati dall'amministrazione e da questa inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie di comunicazione con l'estero approntati dalla societa', la quale in territorio nazionale potra' avere uffici operativi solo nelle localita' sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore (tali uffici operativi saranno qui di seguito piu' brevemente denominati "uffici della Societa'"). Analogamente saranno inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie sociali i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa'. I telegrammi diretti in Italia provenienti, attraverso le vie e gli impianti della societa', dai Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa saranno da quest'ultima inoltrati agli uffici dell'amministrazione seguendo gli istradamenti e le modalita' stabiliti dall'amministrazione stessa, d'intesa con la societa'. Analogamente saranno inoltrati agli uffici dell'amministrazione i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione. I telegrammi scambiati tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' saranno inoltrati per il tramite degli impianti e delle vie sociali. Al recapito dei telegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione. Le indicazioni di via ammesse per i telegrammi in partenza dall'Italia diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sono solo quelle denominate "Via Italcable" o "Via Italo Radio" o le vie ad esse collegate. I telegrammi di stampa avranno corso attraverso gli impianti e le vie sociali quando portino le indicazioni di via anzidette e quando non abbiano alcuna indicazione di via. La societa' si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la societa' e' tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finche' perdura tale situazione, provvede ad istradare i telegrammi per altre vie. Per lo scambio della corrispondenza telegrafica fra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della societa', questa e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti, stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione. Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalita', che si rendessero necessarie nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volta stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa'. La societa' assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perche' il servizio internazionale dei telegrammi si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto la societa' si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di tempo in tempo con la amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre piu' economico. L'amministrazione e la societa' svilupperanno i propri impianti per commutazione di circuiti e di messaggio, realizzandone la piu' stretta interconnessione, allo scopo anche di consentire al maggior numero possibile di uffici telegrafici dell'amministrazione stessa l'accesso diretto alle reti della Societa'. In particolare, la societa' si impegna a realizzare, entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, un impianto per ritrasmissione automatica di messaggio nel proprio ufficio di Roma. Nell'utilizzazione degli impianti e nelle modalita' operative saranno osservati il regolamento telegrafico internazionale, il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e, salvo che sia diversamente stabilito dall'amministrazione, le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, e del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni che, nel contesto del presente atto, verranno piu' brevemente denominati CCITT e CCIR.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 6
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