LEGGE 2 aprile 1968, n. 506
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, è concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589. L'ente acquedotti siciliani sentiti i comuni interessati o loro consorzi, presenta per l'approvazione al Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura. La Cassa depositi e prestiti concede all'ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio finanziario, mutui per l'importo di lire 3 miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo comma del presente articolo e del contributo integrativo della Regione siciliana.
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