LEGGE 2 aprile 1968, n. 507
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti pubblici e di associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonchè i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.
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