LEGGE 2 aprile 1968, n. 516

Type Legge
Publication 1968-04-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Carriera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966. I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.