LEGGE 2 aprile 1968, n. 518
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonchè i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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